POF - Statuto degli studenti e delle studentesse
Statuto degli studenti e studentesse
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria
Art. 1 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità
di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata
che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela
il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente
il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-
didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto
di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio
del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché
l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex
studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e
alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi
non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile
il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1.Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui con- flitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento.
4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un
organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali
e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la
scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 - Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.